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Normativa INPS su pensione ai superstiti per divorziati: il punto decisivo che tutela chi non è più coniugato

📅 24 Agosto 2026✍️ di Ettore Parolini⏱️ 4 min di lettura

Sì: il divorziato può ottenere la pensione ai superstiti se, al momento del decesso dell’ex coniuge, è titolare di un assegno divorzile riconosciuto dal Tribunale e non si è risposato. Questo è il punto decisivo. Il resto (durata del matrimonio, condizioni economiche, presenza di un nuovo coniuge) incide solo sulla quota da assegnare, non sul diritto in sé.

La regola decisiva: assegno divorzile in essere

La base normativa è l’art. 9 della legge 898/1970. Il diritto alla reversibilità (o alla pensione indiretta se il defunto non era ancora pensionato) spetta all’ex coniuge solo se:

  • alla data del decesso percepiva l’assegno divorzile o ne era comunque formalmente titolare;
  • non ha contratto nuovo matrimonio.

Attenzione: non basta l’assegno di mantenimento della separazione; serve l’assegno divorzile stabilito con sentenza o omologa di accordo.

In sintesi: senza assegno divorzile in essere, niente diritto alla pensione ai superstiti. Con assegno divorzile e nessun nuovo matrimonio, il diritto c’è; la quota si definirà in base ai criteri di legge.

Requisiti dell’ex coniuge: cosa serve davvero

  • Assegno divorzile riconosciuto dal Tribunale (sentenza o verbale omologato);
  • Nessun nuovo matrimonio dopo il divorzio;
  • Sentenza di divorzio passata in giudicato;
  • Convivenza col defunto: irrilevante;
  • Reddito dell’ex coniuge: incide sulla quota, non sul diritto.

Requisiti del lavoratore/pensionato deceduto

Per la reversibilità: il deceduto era già pensionato. Per la pensione indiretta: bastano i requisiti contributivi minimi (in via generale, 15 anni di contributi; oppure 5 anni, di cui 3 negli ultimi 5, se non pensionato).

In sintesi: i requisiti del dante causa sono quelli ordinari di reversibilità/indiretta; la condizione “divorzio” incide solo sul profilo soggettivo del beneficiario e sulla ripartizione delle quote.

Quanto spetta: percentuali base e ripartizione

Le percentuali base della pensione ai superstiti non cambiano per i divorziati: cambiano solo i beneficiari e la loro quota.

Componenti aventi diritto Percentuale della pensione del defunto
Solo coniuge (o ex coniuge) 60%
Coniuge + 1 figlio 80%
Coniuge + 2 o più figli 100%

Se ci sono ex coniuge e coniuge superstite, la percentuale complessiva (es. 60%) viene ripartita tra loro con decisione del Tribunale, tenendo conto soprattutto della durata dei matrimoni e di ulteriori fattori.

I criteri usati dal Tribunale

  • Durata legale dei matrimoni (criterio principale);
  • Condizioni economiche delle parti;
  • Contributo alla vita familiare e alla formazione del patrimonio;
  • Età e salute dei coniugi;
  • Eventuale assegno di mantenimento ai figli minorenni o maggiorenni studenti/disabili.

In attesa del provvedimento del Tribunale, INPS può erogare quote provvisorie secondo criteri interni, spesso proporzionali alla durata dei matrimoni, salvo conguaglio.

Esempi pratici (casi tipici in CAF)

  • Caso A: pensione del defunto 1.600 euro. Solo ex coniuge con assegno divorzile, non risposato. Spetta il 60% = 960 euro lordi mensili.
  • Caso B: stessa pensione, ma c’è anche nuovo coniuge. Totale sempre 60% = 960 euro, da dividere: es. durata matrimoni 20 anni (primo) e 10 anni (secondo). Quota provvisoria 2/3 all’ex (640 euro) e 1/3 al coniuge (320 euro), salvo decisione del Tribunale.

In sintesi: l’ex coniuge entra nella ripartizione solo se aveva l’assegno divorzile. La divisione con l’eventuale coniuge superstite si determina perlopiù col “peso” delle durate dei matrimoni.

Documenti e iter: cosa presentare

Domanda online tramite Patronato o portale INPS. Occorrono:

  • Sentenza di divorzio con attestazione di passaggio in giudicato;
  • Provvedimento sull’assegno divorzile (sentenza/omologa/accordo recepito dal Tribunale);
  • Stato civile aggiornato (assenza di nuove nozze);
  • Dati anagrafici e contributivi del defunto;
  • Coordinate di pagamento e IBAN.

Tempi: l’INPS può riconoscere una quota provvisoria; l’eventuale riparto definitivo arriva dopo la decisione del Tribunale. Sono possibili conguagli.

Attenzione agli errori frequenti

  • Confondere assegno di mantenimento della separazione con l’assegno divorzile: non è la stessa cosa.
  • Domanda senza titolo: se l’assegno divorzile non è stato formalmente riconosciuto, il diritto non matura.
  • Nuove nozze: il nuovo matrimonio fa decadere dal diritto dell’ex.
  • Ritardare la domanda: si rischiano arretrati limitati e iter più lungo.

La mia esperienza sul campo

Per oltre vent’anni ho seguito pratiche in cui l’ex coniuge arrivava in sede convinto che “avendo vissuto tanti anni insieme” la reversibilità fosse automatica. La differenza l’ha sempre fatta il pezzo di carta: l’assegno divorzile. Senza quello, INPS respinge. Con quello, anche in presenza di un nuovo coniuge, l’ex entra nella ripartizione.

Il consiglio operativo è semplice: recuperate subito la sentenza e la parte che disciplina l’assegno. In caso di accordi privati mai omologati, valutate con un legale un ricorso mirato: l’assenza di formale riconoscimento dell’assegno può precludere l’accesso al diritto.

Domande rapide

  • Serve convivenza al decesso? No.
  • Conta il reddito dell’ex? Conta sulla quota, non sul diritto.
  • E se il defunto non era pensionato? Si valuta la pensione indiretta con i requisiti contributivi.
  • L’INPS decide la ripartizione? In via provvisoria può pagare; la decisione finale è del Tribunale.

In conclusione: per chi è divorziato, la tutela c’è ed è forte, ma si regge su un punto-chiave non negoziabile: assegno divorzile riconosciuto e in essere alla data del decesso.

Ettore Parolini

Ettore è stato funzionario presso un CAF per oltre vent’anni, occupandosi delle richieste di ricongiunzione contributiva e riscatto laurea. In pensione da poco, scrive articoli per aiutare altre persone a districarsi nelle pratiche, con esempi tratti dai tanti casi seguiti nel tempo.